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STATUTO FI.R.A. Costituzione/Sede/Durata/Soci Articolo 1
Articolo 1
E' costituita una società per azioni denominata FI.R.A. (Finanziaria Regionale Abruzzese).
Articolo 2 La Società ha sede in Pescara. Essa può essere trasferita con delibera del Consiglio di Amministrazione purché nello stesso Comune.
Articolo 3 La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata ai termini di legge dall'Assemblea straordinaria.
Articolo 4 Oltre alla Regione Abruzzo, a cui deve essere riservata la maggioranza assoluta del Capitale, possono essere soci della FI.R.A. S.p.A. gli Enti pubblici territoriali, le Camere di Commercio, le Banche, le Società cooperative, i Consorzi, le associazioni imprenditoriali di categoria anche tramite Enti o Società di loro emanazione.
Articolo 5 La FI.R.A. quale strumento di attuazione della programmazione, economica regionale, nell'ambito delle competenze territoriali, ha per oggetto l'effettuazione di interventi per concorrere allo sviluppo ed al riequilibrio socio-economico e territoriale della Regione, alla piena occupazione ed all'utilizzazione delle risorse dell'Abruzzo ed alla valorizzazione delle sue risorse imprenditoriali. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la FI.R.A. S.p.A. direttamente o mediante società da lei promosse o partecipate, il cui capitale potrà essere anche riservato per la maggioranza a soggetti di diritto privato, potrà: a) assumere partecipazioni in società di capitali, operanti nei settori produttivi, in società cooperative, in società consortili ed in consorzi tra piccole e medie imprese, già costituite o da costituirsi, operanti nei settori individuati quali prioritari nel programma della FI.R.A. S.p.A. ed al fine della loro espansione, riconversione ed ammodernamento. Sono comunque escluse partecipazioni in Società che abbiano come scopo attività meramente finanziare; b) prestare assistenza finanziaria, anche per gli aspetti tecnici ed organizzativi connessi, alle piccole e medie imprese abruzzesi, anche mediante la concessione di garanzie, fideiussorie o diverse, per facilitare il reperimento dei finanziamenti necessari; b bis) acquistare crediti da imprese operanti nel settore della sanità; compiere operazioni finanziarie relativamente agli stessi, nonché porre in essere tutte le attività ed operazioni propedeutiche collegate e connesse; c) attivare ogni forma innovativa utile al reperimento delle risorse necessarie alla crescita ed al consolidamento finanziario delle piccole e medie imprese abruzzesi; d) promuovere in collegamento con i Consorzi di Sviluppo Industriali e Consorzi misti ai sensi della L. 317/91, la nascita di società e centri di servizi reali all'interno degli agglomerati e dei Distretti d'Abruzzo; e) gestire per conto della Regione e previe deliberazioni della Giunta regionale, fondi speciali destinati alla realizzazione di piani e programmi regionali, nonché di fondi di origine comunitaria, con l'obbligo di rendicontare alla Giunta Regionale per il tramite del Settore competente per materia; f) prestare assistenza finanziaria agli imprenditori agricoli singoli o associati; g) compiere ogni altra attività ed operazione tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria, mobiliare ed immobiliare, è esclusa la facoltà di assumere la gestione diretta di imprese. Ciascuna partecipazione oltre ai limiti suddetti del capitale della società o ente partecipato non potrà superare la misura del 15% del capitale e delle riserve della partecipante. In ogni caso deve trattarsi di partecipazioni limitate nel tempo, e comunque non superiori a cinque anni. Il complesso delle esposizioni della società per operazioni di partecipazione, finanziamento o garanzia non potrà essere superiore a tre volte il valore della partecipazione della società stessa nel!' impresa finanziaria garantita. La società potrà inoltre assumere partecipazioni nei limiti sopra indicati rispettivamente del capitale della partecipata e del capitale versato della partecipante in società finanziarie aventi oggetto analogo ed affine. L'importo complessivo delle suddette partecipazioni non può superare il 50% del capitale della FI.R.A.
La FI.R.A., inoltre, potrà compiere ogni atto necessario od opportuno per il conseguimento dei compiti ad essa affidati dalla legge regionale 24 dicembre 1996 n. 146 e successive modifiche. Articolo 6 Nell'esercizio delle proprie funzioni la FI.R.A. S.p.A. è vincolata al rispetto di criteri di economicità della gestione di produttività dell'investimento. La Società potrà effettuare qualsiasi operazione mobiliare e svolgere attività, comprese quelle di studio e di ricerca, necessarie per lo svolgimento dei compiti rientranti nell'oggetto sociale. La FI.R.A. S.p.A. può nominare propri rappresentanti nei Consigli di Amministrazione e nei Collegi Sindacali delle società ed enti a cui partecipa.
Rapporti FI.R.A./Regione Abruzzo Articolo 7
La FI.R.A. S.p.A. in conformità agli indirizzi della programmazione regionale, redige, entro il 15 ottobre di ogni anno, il programma di attività per l'ano successivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale d'Abruzzo. Il Consiglio regionale delibera entro 30 giorni dalla trasmissione del documento da parte della Giunta regionale. La FI.R.A. S.p.A. è tenuta, altresì, a trasmettere ogni sei mesi un rapporto sull'andamento della gestione sociale al Settore Industria della Giunta Regionale.
Capitale sociale/quota regionale/azione/obbligazioni Articolo 8
Il capitale sociale di Euro 5.100.000,00 (cinquemilionicentomila virgola zerozero) è diviso in 10.000.000 (diecimilioni) azioni nominative del valore nominale di Euro 0,51 (zero virgola cinquantuno) ciascuna. L'Assemblea dei soci potrà proporre, sempre che ne sussistano i requisiti e le condizioni di legge, variazioni del capitale sociale e delle relative quote sociali. La partecipazione della Regione quale socio di maggioranza non dovrà superare il 70%.
Articolo 9 Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto. La circolazione delle azioni è limitata ai soggetti indicati nell'articolo 1 della legge regionale istitutiva della società.
Articolo 10 F.I.R.A. può costituire patrimoni dedicati ad uno specifico affare ai sensi degli arti. 2447 bis e ss. del codice civile. La deliberazione costitutiva è adottata dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Articolo 11 In sede di aumento di capitale l'Assemblea può deliberare ai sensi dell'articolo 2348, secondo comma, codice civile, la emissione di azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale allo scioglimento della società e con diritto di voto soltanto nelle deliberazioni previste dall'articolo 2365 del codice civile. In caso di aumento di capitale è riservato il diritto di opzione agli azionisti, salvo diversa deliberazione dell'assemblea ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile.
Articolo 12 I versamenti sulle azioni sottoscritte debbono essere effettuati nei modi e nei termini legalmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Salvo quanto disposto dall'art.2344 codice civile, il socio in mora è tenuto a corrispondere un interesse nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 13 La FI.R.A. può emettere obbligazioni al portatore e nominative determinandone le modalità di collocamento, con le forme e nei limiti previsti dall'articolo 2412 codice civile e delle altre disposizioni vigenti. L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dall'organo amministrativo.
Articolo 14 I soci hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, nei casi e secondo le modalità di cui agli artt.2437 e ss. del codice civile.
Organi sociali e amministrazione della società Articolo 15
Sono Organi della società: a) l'Assemblea; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione; d) il Collegio dei Sindaci.
Assemblea Articolo 16 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi degli articoli 2364 e 2365 codice civile. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale. L'Assemblea ordinaria annuale deve essere convocata al massimo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entra centottanta giorni in caso di sussistenza dell'obbligo di redigere il bilancio consolidato e qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano. L'Assemblea nella prima adunanza elegge, tra i Consiglieri nominati in rappresentanza della Regione, il Presidente.
Articolo 17 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di assenza o di impedimento dal Vice Presidente. In difetto la Presidenza è assegnata al Consigliere più anziano per nomina. Il Presidente sceglie, se necessario, due scrutatori tra gli azionisti presenti e nomina un segretario anche non azionista. Il Presidente ha pieni poteri: a) per accertare il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, in proprio o per delega; b) per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare; c) per stabilire le modalità di votazione; d) per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.
Articolo 18 La convocazione dell'Assemblea deve farsi mediante avviso spedito ai soci con lettera raccomandata A.R. almeno otto giorni prima dell'assemblea. Nello stesso avviso può indicarsi altro giorno per l'eventuale seconda convocazione e per eventuali ulteriori convocazioni successive alla seconda. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare.
Articolo 19 Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione. In ogni caso gli azionisti devono essere in possesso della scheda di ammissione rilasciata dalla FI.R.A. o dagli istituti indicati nell'avviso di convocazione. Tale scheda è valida anche per la partecipazione all'Assemblea di seconda convocazione.
Articolo 20 Gli azionisti possono farsi rappresentare nell'Assemblea da loro mandatari, muniti di semplice delega scritta sulla scheda di ammissione. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti delle società anche collegate, nel rispetto dell'articolo 2372 codice civile. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento anche per delega.
Articolo 21 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione e nelle eventuali convocazioni successive alla seconda, l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuti essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in seconda convocazione e nelle eventuali convocazioni successive alla seconda con la presenza di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.
Consiglio di amministrazione Articolo 22
La FI.R.A. è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove membri compreso il Presidente. La Regione Abruzzo, in quanto socio di maggioranza, ha diritto ad un numero di consiglieri in proporzione alla quota di capitale posseduta, e comunque ha facoltà, ex art.2449 codice civile di nominare un numero di Consiglieri non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Gli altri Consiglieri spettano in proporzione agli altri azionisti che detengano almeno il 5% del capitale sociale. Salvo quanto previsto dall'art.16 per la nomina del Presidente, il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione anche al di fuori dei membri designati dalla Regione Abruzzo, e sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento. Tutti i Consiglieri devono essere scelti tra le persone alle quali per formazione accademica, professionale, imprenditoriale - privata o pubblica - sia riconosciuta una sperimentata competenza nel campo economico finanziario e giuridico nonché una onorabilità secondo criteri fissati dal Testo Unico della legge in materia bancaria e creditizia emanato con D.L. del 1/9/93 n. 385. Il permanere dei requisiti è controllato dalla Commissione di Vigilanza del Consiglio Regionale. Il Consiglio dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. La cessazione per scadenza ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è ricostituito.
Articolo 23 Salve le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dal codice civile, non possono far parte del Consiglio di Amministrazione: a) i Consiglieri della Regione Abruzzo, nonché i dipendenti della Regione stessa; b) i Consiglieri comunali e provinciali qualora detti enti locali partecipino alla finanziaria; c) il coniuge, i parenti e gli affini, sino al terzo grado incluso, dei membri del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale; d) il coniuge, i parenti e gli affini, sino al terzo grado incluso, dei dirigenti, dei funzionari e degli impiegati della società. Non possono parimenti far parte del Consiglio di Amministrazione della società coloro che abbiano contrasti di interessi o liti pendenti con la medesima ed inoltre coloro che abbiano interesse proprio o di loro congiunti o affini, entro il terzo grado compreso, nelle imprese alle quali la FI.R.A. abbia concesso finanziamenti o partecipazioni al capitale. Lo stato di incompatibilità è rilevato dal Collegio sindacale, il quale lo contesta al Consigliere invitando il Consiglio di Amministrazione a convocare l'assemblea per la sua rimozione entro sessanta giorni.
Articolo 24 La rappresentanza della società di fronte ai terzi o in giudizio, nonché la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Tali facoltà possono tuttavia essere attribuite anche ad altri soggetti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 25 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qual volta questi ne avvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta (scritta) da almeno tre Consiglieri. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Vice Presidente o, ulteriormente, dal Collegio Sindacale a norma di legge. L'avviso di convocazione con l'indicazione delle materie all'ordine del giorno, deve essere spedito a mezzo telefax, posta elettronica o lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento a ciascun Consigliere e a ciascun componente del Collegio Sindacale almeno sette giorni prima della data fissata per 1'adunanza. In ogni caso di urgenza l'avviso può essere comunicato anche telegraficamente o mediante posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno un giorno prima di tale data.
Articolo 26 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e provvede a tutto quanto non sia per legge o per statuto riservato all'Assemblea. In particolare spetta al consiglio discutere ed approvare i programmi di attività della FI.R.A. ed i rapporti sull'andamento della gestione sociale che dovranno essere ai sensi dell'articolo 6 del presente statuto trasmessi alle competenti sedi regionali. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire o sopprimere agenzie e rappresentanze, mentre è tassativamente riservata all'Assemblea la facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie o succursali, purché in Italia.
Articolo 27 Per la validità delle deliberazione del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voto prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Articolo 28 L'Assemblea stabilisce un compenso complessivo annuo ai componenti del CDA. Agli stessi componenti del Consiglio di Amministrazione viene, inoltre, riconosciuta una medaglia di presenza, nella misura stabilita dall'Assemblea, per le riunioni del Consiglio; oltre il rimborso anche in forma forfetaria delle spese sostenute per lo svolgimento delle loro funzioni. Al Presidente, al Vice Presidente e all'Amministratore Delegato viene corrisposta un'indennità stabilita annualmente dall'Assemblea ordinaria dei Soci.
Articolo 29 Il Consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dalla carica e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del Presidente. Il Consigliere dichiarato decaduto non potrà essere nominato o rieletto nel triennio successivo.
Articolo 30 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri o delle proprie attribuzioni a Consiglieri. Può inoltre nominare direttori, institori e procuratori, ad acta e per categoria di atti. Non sono comunque suscettibili di delega le attribuzioni indicate negli articoli 2423,2443, 2446 e 2447 del codice civile, nonché le decisioni inerenti le linee programmatiche e le scelte fondamentali per le attività della società di cui ai precedenti articolo 4 e 5.
Collegio sindacale Articolo 31
Il Collegio sindacale è composto dai Presidente, due Sindaci effettivi e due Supplenti eletti dall'Assemblea. Ciascun azionista può votare solo per un Sindaco Effettivo ed un (Sindaco) Supplente. Il Collegio Sindacale dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituitolo. I suoi membri sono rieleggibili. Il compenso ai Sindaci Effettivi è determinato dall'Assemblea ordinaria (sulla base della tariffa professionale vigente dei dottori commercialisti). Ad esso è dovuto inoltre il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni. Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Articolo 32 Il Consiglio di Amministrazione, determinandone i poteri, può nominare un Direttore Generale.
Esercizio sociale/utili Articolo 33
L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 1987. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede, alla redazione del bilancio di esercizio, con il conto dei profitti e delle perdite. Entro 15 giorni dall'approvazione del bilancio deve essere inviata alla Giunta Regionale ed agli altri soci copia del bilancio corredato delle relazioni degli amministratori e del Collegio Sindacale e del verbale di approvazione dell'Assemblea. Nel bilancio devono essere indicate le partecipazioni in altre società ed altresì allegati i bilanci delle stesse, se approvati; altrimenti saranno trasmessi al settore Industria della Regione Abruzzo, unitamente al rapporto semestrale sull'andamento della gestione sociale.
Articolo 34 Gli utili dell'esercizio vengono ripartiti nel modo seguente: - il cinque percento alla riserva legale; - il venticinque percento alla riserva straordinaria; - il residuo con deliberazione dell'Assemblea.
Scioglimento/Liquidazione Articolo 35
Addivenendosi in qualsiasi epoca e per qualsiasi causa allo scioglimento anticipato della società, l'Assemblea con 1'osservanza delle disposizioni di legge, determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e i compensi.
Controversie Articolo 36
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'ordine degli avvocati di Pescara il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui l'arbitro non venga nominato entro trenta giorni la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. L'arbitro dovrà decidere entro 180 giorni dalla nomina, in via rituale e secondo diritto. L'arbitro determinerà come ripartire le spese. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. La modifica o la soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.
Finali Articolo 37
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.
Articolo 38 Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Firmato: FRANCESCO CORTESE - MARIA RUSSO NOTAIO -SIGILLO-. |