L’INPS, con la circolare n. 10 del 3 febbraio 2026, illustra l’esonero contributivo introdotto dall’articolo 24 del Decreto Coesione, in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno. La circolare, inoltre, fornisce indicazioni per la gestione dei connessi adempimenti previdenziali.
Si tratta dell’incentivo destinato alle aziende del Mezzogiorno che assumono a tempo indeterminato lavoratori over 35 disoccupati di lungo periodo.
La misura, finanziata con 591,4 milioni di euro fino al 2027 nell’ambito del Programma Nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, mira a rafforzare i livelli occupazionali e ridurre i divari territoriali nelle regioni della ZES unica del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria. Per queste ultime due regioni, l’agevolazione è ammessa solo dal 20 novembre 2025.
Possono accedere all’agevolazione i datori di lavoro privati con un organico fino a 10 dipendenti che tra il primo settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale da impiegare in una delle 8 Regioni ZES. Per ottenere il Bonus, l’azienda non deve aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo o licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti l’assunzione.
L’incentivo consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore.
L’esonero ha una durata massima di 24 mesi e spetta esclusivamente per assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
- Sono esclusi dall’agevolazione i rapporti di apprendistato, il lavoro domestico e il lavoro intermittente. L’esonero è invece applicabile anche ai contratti part-time (con riproporzionamento del massimale) e alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, con riferimento, però, alla sede e ai requisiti dell’utilizzatore.
I lavoratori devono aver compiuto 35 anni ed essere disoccupati da almeno 24 mesi alla data della prima assunzione incentivata.
L’esonero non può essere riconosciuto nelle ipotesi in cui si sia proceduto alla trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere.
Il Bonus non è cumulabile con altri esoneri contributivi, ma è compatibile, senza riduzioni, con la maxi-deduzione per nuove assunzioni introdotta dalla riforma dell’Irpef (art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023) e prorogata fino al 2027. Resta fermo l’obbligo di regolarità contributiva (DURC) e il rispetto dell’articolo 31 del DLgs n. 150/2015.
L’agevolazione è concessa nei limiti delle risorse disponibili.
Per accedere all’agevolazione, i datori di lavoro devono presentare un’apposita istanza telematica tramite il Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) disponibile sul sito INPS.
Una volta autorizzato l’esonero, la fruizione avviene nei flussi Uniemens a partire dalla competenza di febbraio 2026.
Per l’esposizione dell’incentivo è stato istituito il codice causale “EZES”, con utilizzo dei codici L619 (periodo corrente) e L620 (arretrati).

