Con il messaggio n. 3804 del 2025 l’INPS ha fornito le indicazioni per la presentazione delle domande di esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro privati che hanno conseguito la Certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2025.
L’art. 5 della Legge 162/2021, lo ricordiamo, ha previsto un esonero contributivo pari all’1%, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che sono in possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui all’articolo 46-bis del Dlgs 198/2006.
L’INPS sottolinea che per fruire dell’esonero contributivo non è sufficiente aver presentato, anche su base volontaria, il Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile: i datori di lavoro che conseguono la Certificazione per la parità di genere entro il 31 dicembre 2025, hanno tempo fino al 30 aprile 2026 per presentare il modulo di istanza per accedere all’esonero contributivo.
Riguardo al limite massimo di 50.000 euro annui per singolo beneficiario, l’INPS precisa che deve intendersi riferito al medesimo codice fiscale. Pertanto, se sono state presentate più domande per posizioni aziendali (matricole) associate allo stesso codice fiscale, l’Istituto provvederà a riconoscere l’esonero nei limiti del massimale annuo di 50.000 euro per codice fiscale.
Alle domande accolte viene attribuito il codice di autorizzazione (CA) 4R e l’esonero potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa.
Infine, viene ricordato che i datori di lavoro che hanno presentato negli anni precedenti la domanda di esonero, che è stata accolta dall’INPS, non devono ripresentare l’istanza dato che il beneficio è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione.

