Come ricordato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a partire dal 1° gennaio 2026 l’Anagrafe unica delle ONLUS tenuta dall’Agenzia delle Entrate sarà soppressa.
Le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, se in possesso di determinati requisiti, possono fruire di rilevanti agevolazioni fiscali e di un regime tributario agevolato per quanto riguarda le imposte sui redditi, l’Iva e le altre imposte indirette.
Sin qui, per beneficiare delle agevolazioni i soggetti interessati devono essere iscritti nell’anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), a seguito della presentazione di una apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Le ONLUS iscritte nell’Anagrafe, che intendono continuare a operare come enti del Terzo Settore, dal 1 gennaio e non oltre il 31 marzo 2026, dovranno presentare istanza di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Entro il medesimo termine, le ONLUS che intendano acquisire la qualifica di impresa sociale dovranno presentare istanza di iscrizione all’ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente.
L’ente interessato potrà presentare apposita istanza di iscrizione al RUNTS esclusivamente in modalità telematica all’Ufficio RUNTS competente, tramite il portale dedicato, accedendo con SPID o CIE del legale rappresentante della ONLUS interessata o del legale rappresentante della rete associativa cui aderisca la ONLUS medesima. Per le ONLUS con personalità giuridica, la relativa istanza sarà presentata a cura del notaio.
L’iscrizione al RUNTS è in ogni caso condizionata al buon esito dell’istruttoria dell’Ufficio RUNTS competente.
Con la presentazione dell’istanza di iscrizione al RUNTS, la ONLUS interessata dovrà indicare, tra l’altro, la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritta, allegando:
- l’atto costitutivo;
- lo statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice del terzo settore;
- gli ultimi 2 bilanci consuntivi approvati, redatti secondo i modelli di cui al D.M. n. 39/2020.
Inoltre, si ricorda che sulla base dei documenti di prassi adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali laddove dagli ultimi 2 bilanci approvati emerga che la ONLUS interessata all’iscrizione al RUNTS abbia superato 2 dei limiti previsti dall’art. 30, comma 2 del D.lgs. 117/2017, la stessa è tenuta a nominare l’Organo di controllo. La nomina dell’Organo di controllo è sempre obbligatoria per le ONLUS aventi natura giuridica di Fondazione
Ai fini della percezione del contributo del cinque per mille sarà necessario che l’ente interessato, anche a seguito dell’iscrizione al RUNTS comunichi attraverso il sistema RUNTS i dati necessari per il pagamento del contributo del 5 per mille, secondo i termini e le modalità reperibili sul sito istituzionale.
Maggiori informazioni, Note e Normativa a questo link.

