Dal 30 novembre al 10 dicembre decorrerà il termine per l’inoltro delle domande di riduzione contributiva per contratti di solidarietà industriali relative all’anno 2025, attraverso l’applicativo web “sgravicdsonline”.
La L. 863/1984 ha introdotto il contratto di solidarietà quale strumento di integrazione salariale finalizzato a tutelare l’occupazione in momenti di crisi aziendale, attraverso una riduzione dell’orario di lavoro e il mantenimento, almeno parziale, della retribuzione del lavoratore.
I contratti di solidarietà possono essere sottoscritti tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali in presenza dei medesimi requisiti per usufruire della Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS).
In particolare, tali accordi possono essere di due tipi:
- contratti di solidarietà difensivi: prevedono una riduzione dell’orario di lavoro finalizzata ad evitare che vengano disposti licenziamenti;
- contratti di solidarietà espansivi: prevedono una riduzione dell’orario di lavoro finalizzata a permettere nuove assunzioni all’interno dell’azienda.
La riduzione contributiva per i contratti di solidarietà ammonta al 35% dei contributi a carico del datore di lavoro per ciascun lavoratore il cui orario è stato ridotto oltre il 20%, per la durata del contratto di solidarietà e comunque per non più di 24 mesi complessivi nel quinquiennio mobile.
L’applicativo per l’inoltro delle domande è operativo dal 2 novembre al 10 dicembre di ogni anno per la precompilazione delle istanze ed è disponibile nel sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella sezione dedicata “Decontribuzione contratti di solidarietà industriali” (ove è possibile consultare anche la normativa di riferimento), oppure accedendo direttamente alla pagina “Servizi lavoro”.
L’accesso all’applicativo web è ammesso esclusivamente con le credenziali SPID o CIE (carta d’identità elettronica) e che il pagamento dell’imposta di bollo, già a partire dall’annualità 2021, è consentito solo mediante il sistema “PagoPA”, utilizzando l’apposita funzione integrata all’interno dell’applicativo medesimo. L’applicativo web “sgravicdsonline” non consentirà l’invio dell’istanza nel termine perentorio 30 novembre – 10 dicembre in caso di omesso pagamento dell’imposta di bollo con il sistema “PagoPA”.
Lo sgravio contributivo deve essere richiesto con un’unica domanda, in relazione al singolo accordo di solidarietà, per l’intero periodo di riduzione oraria in esso previsto. In ipotesi di accordi di solidarietà diversi, benché consecutivi, con o senza soluzione di continuità, il beneficio va richiesto con domande distinte, ciascuna riferita al periodo di riduzione oraria previsto nel singolo accordo.
Per ogni eventuale comunicazione e per informazioni relative alla presentazione e allo stato della domanda è possibile contattare la Divisione III al seguente indirizzo peo: sgravicds@lavoro.gov.it.
Per problemi tecnici relativi all’applicativo “sgravicdsonline”, durante la proposizione della domanda, è possibile contattare “urponline” e a consultare il manuale utente.

