Fondo di garanzia PMI, condizioni di accesso ai finanziamenti realizzati tramite piattaforme di social lending e crowdfunding
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato il decreto che regola l‘intervento del Fondo di garanzia PMI per finanziamenti e altre operazioni realizzate tramite piattaforme di social lending e crowdfunding.
In particolare, il decreto stabilisce le modalità di accesso al Fondo, la misura massima della garanzia concedibile, le modalità di retrocessione all’investitore delle somme derivanti dall’eventuale escussione e liquidazione della garanzia, nonché le modalità di accreditamento al Fondo dei fornitori di servizi di crowdfunding.
La garanzia del Fondo è concessa su richiesta dei fornitori di servizi di crowdfunding accreditati, in favore degli investitori e a beneficio ultimo dei soggetti beneficiari ammissibili all’intervento del Fondo.
La garanzia del Fondo è concessa fino alla misura del:
a) 80% dell’importo dell’operazione finanziaria avente ad oggetto la concessione di “prestiti” ai soggetti beneficiari;
b) 80% dell’importo dell’operazione finanziaria avente ad oggetto la sottoscrizione di “mini bond” e altri titoli obbligazionari,;
c) 50% dell’importo dell’operazione finanziaria avente ad oggetto la sottoscrizione di “valori mobiliari” o di “strumenti ammessi a fini di crowdfunding”
Ai fini della richiesta della garanzia, i fornitori di servizi di crowdfunding devono preventivamente presentare al Gestore del Fondo una richiesta di accreditamento, nei termini e con le modalità rese disponibili dallo stesso Gestore nel sito istituzionale del Fondo (www.fondidigaranzia.it).

