Il “Decreto Bollette” è legge. Ecco le principali misure

Sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, 29 aprile, è stata pubblicata la legge n. 60 del 2025 di conversione del DL n. 19 del 28 febbraio 2025 cosiddetto “decreto Bollette”, in vigore da oggi.
Il provvedimento definisce le misure urgenti di sostegno a famiglie per il caro energia e prevede un pacchetto di incentivi per le imprese.

Ecco quali sono le principali misure contenute nel decreto.

  • Contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica e gas naturale 
    Per il 2025, viene riconosciuto un contributo straordinario di 200 euro sulle forniture di energia elettrica dei clienti domestici con valori dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) fino a 25.000 euro. Tale contributo non modifica la vigente disciplina in tema di bonus sociali, pertanto si affianca alle agevolazioni già previste, aggiungendosi, ad esempio, al bonus elettricità e gas ordinario, previsto per i nuclei familiari con valori dell’Isee inferiore a 9.530 euro (o inferiore a 20.000 euro con almeno 4 figli a carico). Il contributo viene riconosciuto nel limite delle risorse disponibili a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea).

    L’erogazione del bonus una tantum sarà automatica, senza necessità di presentare domanda: sarà l’ARERA, utilizzando i dati INPS, a individuare i beneficiari. Il bonus bollette verrà riconosciuto direttamente in bolletta.
    Dal 1° aprile il contributo è già operativo per chi ha un ISEE sotto i 9.530 euro; per chi ha un ISEE tra 9.530 e 25.000 euro, il pagamento scatterà da giugno, entro tre mesi.

  • Rinnovo agevolato degli elettrodomestici obsoleti per favorire il risparmio energetico 
    Il decreto interviene anche sul “bonus elettrodomestici” previsto dalla legge di bilancio 2025. Viene, in particolare, corretto il percorso di attuazione della misura, con l’eliminazione del requisito di “elettrodomestico di classe di efficienza energetica uguale o maggiore alla classe B” demandando ad apposito decreto interministeriale il compito di stabilire l’individuazione degli elettrodomestici ad elevata efficienza energetica oltre che i criteri, le modalità ed i termini, per l’assegnazione del contributo. Inoltre, è disposto l’obbligo dello smaltimento dell’elettrodomestico di classe inferiore rispetto a quello acquistato.

    Inoltre, sarà possibile ottenere il bonus elettrodomestici direttamente in fattura, senza partecipare al click day. Il beneficio si estende anche ai prodotti di classe energetica inferiore alla B, a patto che siano fabbricati nell’Unione Europea e che ci sia la sostituzione di un elettrodomestico meno efficiente.
    Il decreto lascia invariata tuttavia la misura in sé, che prevede, per un solo elettrodomestico, la concessione di un contributo non superiore al 30% del costo di acquisto dell’elettrodomestico e comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell’acquirente ha un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 25.000 euro annui.

  • Aumento dei soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali previste per le comunità energetiche rinnovabili (Cer) 
    In sede di conversione, è stata ampliata la platea dei soggetti beneficiari delle diverse agevolazioni fiscali previste per le cosiddette comunità energetiche rinnovabili (Cer), aggiungendo tra i soci o membri delle Cer anche le aziende territoriali per l’edilizia residenziale, gli istituti pubblici di assistenza e beneficenza, le aziende pubbliche per i servizi alle persone e i consorzi di bonifica.
  • Individuazione di nuovi criteri per destinare ulteriori risorse in favore delle famiglie e delle microimprese vulnerabili 
    Viene stabilito che, con apposito decreto ministeriale, siano accertate le maggiori entrate relative all’Iva derivanti dall’aumento del prezzo del gas naturale, da destinare a misure di sostegno alle famiglie vulnerabili e alle microimprese aventi diritto al servizio a tutele graduali, al fine di contenere il maggior onere da queste sostenute per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica.
    Il Decreto proroga inoltre la tutela per i clienti vulnerabili nel settore elettrico fino al 31 marzo 2027, rinviando la piena liberalizzazione del mercato. Importante anche la misura che vieta il pignoramento della casa in caso di bollette condominiali non pagate sotto la soglia di 5.000 euro. Infine, il maggior gettito IVA derivante dall’aumento del prezzo del gas sarà destinato a nuovi sostegni per famiglie e microimprese vulnerabili.
  • Perimetro della maggiore tassazione dei veicoli aziendali più inquinanti assegnati ai dipendenti come fringe benefit 
    Viene stabilito che i nuovi criteri di tassazione dei veicoli aziendali assegnati ai dipendenti come fringe benefit, introdotti dalla stessa legge di bilancio, non trovino applicazione per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.
    In questi casi continuerà ad applicarsi la normativa previgente. In particolare, ai fini della determinazione in denaro dei valori che costituiscono il reddito da lavoro dipendente, per le autovetture, gli autoveicoli per uso promiscuo e gli autocaravan, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro (g/km di CO2), concessi in uso promiscuo, continua ad essere considerato il 25% anziché il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio convenzionale. Inoltre, sono confermati gli aumenti di tale percentuale del 25%, per veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km, nel modo seguente:
    • 30% con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
    • 40% per l’anno 2020 e 50 per cento a decorrere dall’anno 2021 con valori di emissione superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;
    • 50% per l’anno 2020 e 60 per cento a decorrere dall’anno 2021 con valori di emissione superiori a 190 g/km. 
Pubblicato il 30 Aprile, 2025