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Dipartimento per le politiche giovanili | Fondo per il credito ai giovani
ENTE:
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale
PRESENTAZIONE DOMANDA:
Senza Scadenza
Categoria:
giovani, credito, studio
Al fine di poter favorire l’accesso al credito, la sostenibilità e la trasparenza a beneficio delle famiglie italiane, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il “Fondo per il credito ai giovani” (cd. “Fondo studio”) che consente ai giovani meritevoli, ma privi dei mezzi finanziari sufficienti, di intraprendere un percorso di studi o completare la propria formazione grazie a un prestito garantito dallo Stato. Le finalità e le modalità di utilizzo del Fondo – la cui dotazione iniziale è pari a 20 milioni di euro – sono state determinate con decreto interministeriale 19 novembre 2010 (emanato dall’allora Ministro della Gioventù di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze).
La gestione del Fondo è stata affidata a CONSAP S.p.A. (Società interamente partecipata dal MEF) con cui il Dipartimento ha sottoscritto un apposito disciplinare in data 23 giugno 2011.
Il Fondo per il credito ai giovani c.d. Fondo per lo studio rappresenta, per i giovani più meritevoli, un’opportunità per accedere al credito bancario così da affrontare autonomamente il percorso formativo e, successivamente, entrare nel mondo del lavoro.
Consap si occupa della gestione del Fondo e della valutazione del rispetto dei requisiti per l’accesso al Fondo. Ai soggetti finanziatori compete la valutazione del merito creditizio e l’erogazione del finanziamento.
Nell’ambito di un’intensa attività di rilancio dell’iniziativa è stato emanato il Decreto Interministeriale 17/11/2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2026 che ha introdotto diverse novità; le più significative riguardano l’ampliamento dei corsi finanziabili, la digitalizzazione dell’intero processo e l’aumento del plafond a disposizione del singolo studente.
Possono presentare domanda di accesso al finanziamento garantito dal Fondo gli studenti che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 40 anni e che si trovino alla data di presentazione della domanda di finanziamento alternativamente in una delle seguenti situazioni:
a) iscritti ad un corso afferente a una Classe di Laurea o di Laurea Magistrale a Ciclo Unico, ovvero a un corso di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica – AFAM di primo livello o ad un corso AFAM a Ciclo Unico, anche effettuati all’estero, purché riconosciuti dal Ministero dell’università e della ricerca (MUR), in regola con il pagamento delle relative tasse e in possesso del diploma di scuola superiore con un voto pari almeno a 75/100, ovvero in condizione equivalente e con votazione proporzionalmente equivalente per lo specifico corso AFAM o per la votazione conseguita all’estero;
b) iscritti ad un corso afferente a una Classe di Laurea Magistrale, ovvero a un corso AFAM di secondo livello, anche effettuati all’estero purché riconosciuti dal Ministero dell’università e della ricerca (MUR), in regola con il pagamento delle relative tasse e in possesso del diploma di laurea triennale, o del diploma AFAM di primo livello, con una votazione pari almeno a 100/110 ovvero proporzionalmente equivalente per lo specifico corso AFAM o per la votazione conseguita all’estero;
c) iscritti ad un Master universitario o a un Master AFAM, di primo o di secondo livello, anche effettuati all’estero purché riconosciuti dal Ministero dell’università e della ricerca (MUR), in regola con il pagamento delle relative tasse e in possesso del diploma di laurea rispettivamente triennale o magistrale, o del diploma AFAM di secondo livello, con una votazione pari almeno a 100/110 ovvero proporzionalmente equivalenti per lo specifico corso AFAM o per la votazione conseguita all’estero;
d) iscritti ad un corso di specializzazione successivo al conseguimento della Laurea Magistrale ovvero a un corso di specializzazione AFAM, anche effettuato all’estero purché riconosciuto dal Ministero dell’università e della ricerca (MUR), con voto pari almeno a 100/110 ovvero proporzionalmente equivalente per lo specifico corso AFAM o per la votazione conseguita all’estero e in regola con il pagamento delle relative tasse;
e) iscritti ad un dottorato di ricerca, presso università o istituzioni AFAM, anche effettuato all’estero purché riconosciuto dal Ministero dell’università e della ricerca (MUR);
f) iscritti ad un corso di lingue di durata non inferiore a sei mesi, riconosciuto da un «Ente Certificatore», tale qualificato in un provvedimento, Protocollo d’intesa, ovvero atto amministrativo comunque denominato, emanato o di cui sia parte una Pubblica amministrazione, quale, a mero titolo esemplificativo, il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e i suddetti Enti Certificatori in data 20 gennaio 2000, come modificato dal Protocollo di Intesa in data 16 gennaio 2002;
g) iscritti ai percorsi degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), che abbiano ottenuto il riconoscimento e l’accreditamento ai sensi del Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 4 ottobre 2023, n. 191, in possesso di un attestato di partecipazione, nonché del diploma di scuola superiore con un voto pari almeno a 75/100, ovvero proporzionalmente equivalente per la votazione conseguita all’estero. Dalla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale e per un periodo pari a tre anni, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, dello stesso, si intendono temporaneamente accreditate le Fondazioni ITS Academy di cui all’articolo 14, commi 1 e 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, e successive modifiche e integrazioni.
Il programma “fondo per lo studio” permette di ricevere fino a 25.000 € di finanziamento, erogati in rate annuali di importo non inferiore a 3.000 € e non superiore ai 5.000 €.
Il fondo per lo studio ha la funzione di garante della banca che concede il finanziamento, nel caso di mancata restituzione del capitale da parte del beneficiario.
La garanzia del Fondo è concessa nella misura del 70% dell’esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti del finanziamento concedibile, per il quale Consap – quale Gestore – ha dato positiva approvazione, degli oneri derivanti secondo quanto previsto dal Protocollo d’intesa e degli eventuali interessi contrattuali calcolati in misura non superiore al tasso legale in vigore alla data di concessione della garanzia medesima e di mora.
Possono effettuare le operazioni di erogazione dei mutui garantiti dal Fondo le banche e gli intermediari finanziari che hanno aderito all’iniziativa sottoscrivendo con il Dipartimento della Gioventù apposite convenzioni, il cui schema tipo è stato stabilito nel protocollo d’intesa tra Dipartimento e Associazione Bancaria Italiana (ABI) del 18 maggio 2011.
Qui l’elenco dei soggetti finanziatori aderenti all’iniziativa.
Restituzione del Fondo
Chi riceve il finanziamento deve restituirlo in un periodo tra 3 e 15 anni. La restituzione inizia non prima del 30° mese dopo l’ultima rata del finanziamento. Se non si restituisce, il Fondo copre il 70% dell’importo residuo per l’istituto finanziario.
Si può accedere al fondo per lo studio dalla sezione “Istruzione e formazione” della Carta Giovani Nazionale.
E’ possibile registrarsi tramite tramite SPID, CIE o CNS.
Per altre informazioni relative alla domanda online per il fondo per lo studio, è possibile consultare il sito ufficiale CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici), ovvero la concessionaria che si occupa della gestione del fondo.
Ultimo aggiornamento: 26 Gennaio 2026