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Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 681806 del 17 dicembre 2025, con il quale viene istituita la nuova misura M2C1 – Investimento 4 del PNRR, denominata “Facility Parco Agrisolare”.
La misura mette a disposizione 789 milioni di euro per sostenere la realizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti di edifici produttivi agricoli, zootecnici e agroindustriali, con l’obiettivo di promuovere l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, migliorare l’efficienza energetica delle aziende e contribuire agli obiettivi climatici europei, senza consumo di nuovo suolo.
Possono accedere al contributo previsto dal Facility Parco Agrisolare i seguenti soggetti:
- imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
- imprese agroindustriali;
- cooperative agricole che svolgono attività ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile;
- cooperative e consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- soggetti costituiti in forma aggregata, quali:
- associazioni temporanee di imprese (ATI);
- raggruppamenti temporanei di impresa (RTI);
- reti d’impresa;
- Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) a carattere agricolo.
L’investimento è finalizzato alla modernizzazione del patrimonio edilizio produttivo agricolo, attraverso:
- l’installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici esistenti;
- il miglioramento dell’efficienza energetica;
- la riduzione dei costi energetici a carico delle imprese;
- il contributo agli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Interventi e spese ammissibili
I progetti devono rispettare i requisiti stabiliti dall’articolo 2, commi da 1 a 6, del D.M. n. 211444 del 19 aprile 2023, richiamato espressamente dal nuovo decreto.
Impianti fotovoltaici e autoconsumo
Per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili esclusivamente se destinati all’autoconsumo, salvo le eccezioni previste dall’Allegato A, Tabella 4A del D.M. 19 aprile 2023.
In particolare:
- la produzione annua di energia non può superare il consumo medio annuo di energia elettrica e termica dell’azienda, inclusi i consumi familiari;
- la vendita di energia in rete è consentita solo nel rispetto del limite di autoconsumo medio annuale;
- in caso di aziende aggregate, l’impianto deve coprire il fabbisogno energetico complessivo dei soggetti beneficiari appartenenti alla medesima categoria.
Interventi complementari ammessi
Unitamente all’impianto fotovoltaico, sono finanziabili anche i seguenti interventi:
- rimozione e smaltimento dell’amianto o dell’eternit dalle coperture, da effettuarsi esclusivamente tramite ditte abilitate e iscritte nei registri previsti dalla normativa vigente;
- isolamento termico dei tetti, con relazione tecnica asseverata da un professionista abilitato, anche al fine di migliorare il benessere animale;
- realizzazione di sistemi di aerazione mediante tetti ventilati e camini di evacuazione dell’aria.
Sono inoltre considerate ammissibili le spese relative a:
- sistemi di accumulo dell’energia;
- infrastrutture di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile;
- costruzione o miglioramento di beni immobili strumentali;
- acquisto di macchinari e attrezzature entro il valore di mercato;
- software, brevetti, licenze e diritti di proprietà intellettuale;
- costi generali e professionali, inclusi studi di fattibilità e consulenze tecniche.
Il costo massimo ammissibile per l’installazione dei pannelli fotovoltaici è pari a 1.500 euro/kWp, ai sensi dell’articolo 6 del D.M. 19 aprile 2023.
Criteri di priorità e vincoli PNRR
È prevista una priorità per:
- progetti che non hanno già beneficiato della misura “Parco Agrisolare” M2C1-2.2;
- soggetti iscritti alla Rete Agricola di Qualità (Legge n. 116/2014).
Tutti gli interventi devono rispettare:
- il principio DNSH – Do No Significant Harm;
- il divieto di coinvolgimento di attività connesse a combustibili fossili, impianti ETS ad alte emissioni, discariche o inceneritori;
- requisiti stringenti di efficienza energetica e qualità dei componenti installati.
I progetti finanziati devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data dell’atto di concessione del contributo.
La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 789 milioni di euro, così ripartiti:
- almeno il 40% delle risorse, al netto degli oneri di gestione, è riservato alle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- oltre 470 milioni di euro sono destinati alle imprese della produzione agricola primaria;
- circa 150 milioni di euro sono riservati alle imprese attive nella trasformazione dei prodotti agricoli;
- 10 milioni di euro sono destinati alle imprese che trasformano prodotti agricoli in prodotti non agricoli;
- ulteriori 140 milioni di euro sono assegnati nuovamente alla produzione agricola primaria, senza l’applicazione di specifici vincoli.
Il contributo è a fondo perduto con un’intensità di aiuto massima dell’80% rispetto alle spese ammissibili, che varia in relazione al settore in cui opera il soggetto beneficiario e, ove applicabile in funzione della realizzazione dell’intervento destinato o meno al soddisfacimento del solo autoconsumo o dell’autoconsumo condiviso.
Per gli interventi da realizzare dalle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli, l’intensità massima riconoscibile è pari:
- al 80% delle spese ammissibili se la potenza dell’impianto fotovoltaico è compresa tra 6 kWp e 200 kWp;
- al 65% delle spese ammissibili se la potenza dell’impianto fotovoltaico è compresa tra 200 kWp e 500 kWp;
- al 50% delle spese ammissibili se la potenza dell’impianto è maggiore di 500 kWp fino al massimo di 1000 kWp.
Fanno eccezione:
- le imprese agricole che trasformano prodotti agricoli in non agricoli;
- delle imprese agricole di produzione primaria che superano il limite di autoconsumo o autoconsumo condiviso.
Per tali soggetti, l’aliquota è pari al 30%, incrementabile di:
- +20 punti percentuali per le piccole imprese;
- +10 punti percentuali per le medie imprese;
- +15 punti percentuali per investimenti realizzati nelle zone assistite ex art. 107, par. 3, lett. a) TFUE.
Le modalità operative e i termini per la presentazione delle domande saranno definiti da uno o più Avvisi pubblici attuativi, di prossima emanazione.
La gestione della misura è affidata al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che curerà:
- l’istruttoria delle domande;
- il monitoraggio dell’avanzamento dei progetti;
- la verifica del rispetto dei requisiti previsti dal PNRR.
L’Avviso e tutti gli allegati sono disponibili sul sito del GSE a questo link.
Ultimo aggiornamento: 12 Gennaio 2026