È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 settembre il decreto 7 agosto 2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, che aggiorna la disciplina di incentivazione degli interventi di piccole dimensioni per l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili (cosiddetto Conto Termico 3.0).
Il provvedimento, che entrerà in vigore dal 25 dicembre 2025, prevede incentivi per pubbliche amministrazioni e soggetti privati, con un tetto complessivo di spesa pari a 900 milioni di euro annui.
Le novità del Conto Termico 3.0
- accesso all’incentivo esteso alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e alle configurazioni di autoconsumo collettivo;
- equiparazione degli enti del terzo settore alle amministrazioni pubbliche;
- estensione anche agli edifici non residenziali privati degli interventi di efficienza energetica, ad oggi ammessi solo per gli edifici della PA;
- incentivi all’installazione di impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo e la realizzazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, purché installati congiuntamente alla sostituzione dell’impianto termico con impianto a pompe di calore elettriche;
- incentivi a sistemi di riscaldamento bivalenti e pompe di calore add-on;
- innalzamento dell’incentivo al 100% delle spese ammissibili per gli interventi realizzati su edifici ad uso pubblico di proprietà di piccoli comuni con popolazione fino 15.000 abitanti, per interventi sugli edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero del sistema sanitario nazionale;
- per immobili pubblici ammessa la demolizione e ricostruzione di edifici come NZEB, con aumento volumetrico fino al 25% e anche in sito diverso, purché all’interno del medesimo comune e nell’ambito di un “progetto integrato”;
- ampliamento delle spese ammissibili: non solo i costi per la fornitura e posa in opera degli impianti e delle tecnologie oggetto di incentivo, ma anche le spese relative a progettazione, diagnosi energetiche, attestati di prestazione energetica (APE), sistemi di accumulo e infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici;
- revisione dei massimali di spesa specifici e assoluti per tenere conto dell’evoluzione dei prezzi di mercato.
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Tempistica ed entrata in vigore
Il Conto Termico 3.0 entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tenendo conto che il termine cade il 25 dicembre, la data di riferimento dovrebbe essere il 27 dicembre 2025. Si attende la conferma del GSE, che gestisce le pratiche e che entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto (25 febbraio 2026) dovrà emanare le regole operative e aggiornare la piattaforma per l’invio delle richieste di accesso.
Le domande per la richiesta degli incentivi, presentate prima dell’entrata in vigore del decreto, sono soggette alla disciplina prevista dal D.M. 16/02/2016, che continua ad applicarsi:
- per le istanze di prenotazione dell’amministrazione pubblica accolte dal GSE e con lavori di realizzazione non conclusi, alla data di entrata in vigore del decreto (27 dicembre 2025);
- per gli interventi delle amministrazioni pubbliche inerenti alla sostituzione dell’impianto esistente e all’installazione di impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione, in presenza di contratto di prestazione energetica stipulato in data antecedente al 1° gennaio 2025 ovvero di contratto per l’approvvigionamento dei medesimi generatori di
calore stipulato in data antecedente al 1° gennaio 2025, a seguito di procedure di gara ad evidenza pubblica o mediante altri strumenti di acquisto gestiti da centrali di committenza, e per i quali l’istanza di accesso agli incentivi sia presentata entro un anno dall’entrata in vigore del decreto.

